Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute dalle Parti sociali ivi indicate.
L’iniziativa costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 ed è finalizzata a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei propri lavoratori.
Sul punto il Garante Privacy si è espresso con il Provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 [9585300] con cui ha adottato il documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”.
Il Protocollo descrive il procedimento mediante il quale il datore di lavoro può installare nella propria azienda dei punti di vaccinazione straordinari per vaccinare i propri dipendenti che sono disposti a vaccinarsi.
Le informazioni ai lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino devono essere fornite con il supporto del medico competente, che deve altresì assicurare l'acquisizione del consenso informato del soggetto interessato.
Per quanto concerne la base giuridica del trattamento, le prime indicazioni fornite dal Garante sul punto individuano la stessa nell’art. 9, par. 2, lett. h e par. 3 GDPR, essendo il trattamento dei dati necessario per finalità di medicina preventiva e, contemporaneamente, di medicina del lavoro ed essendo detto trattamento espressamente affidato esclusivamente a professionisti sanitari.
Viceversa, il consenso dei dipendenti non può essere considerato un valido presupposto di liceità del trattamento in quanto nel particolare contesto lavorativo sussiste uno squilibrio del rapporto tra titolare e interessato.
L’adesione all’iniziativa è volontaria e deve essere trattata solo dal professionista sanitario specificamente individuato.
Il provvedimento del Garante si inserisce in scia alle FAQ rilasciate il 17 febbraio 2021, secondo cui:
il datore di lavoro non potrà mai chiedere al lavoratore conferma o meno dell’avvenuta vaccinazione né tantomeno chiedere il relativo certificato vaccinale;
il medico competente non potrà comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Il datore di lavoro potrà invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
Avv. Marta Calore
Partner
Cervato Law & Business s.r.l. Società tra Avvocati
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