Il rapporto di lavoro è molto di più di una semplice prestazione di attività che un soggetto svolge nei confronti di un altro e per la quale viene economicamente retribuito.
Nel luogo di lavoro e durante lo svolgimento dello stesso, il lavoratore apprende e sviluppa una serie di informazioni, conoscenze ed esperienze che contribuiscono ad arricchire il suo sapere e la sua persona e che entrano inevitabilmente a far parte del suo bagaglio culturale di individuo in quanto tale.
Questo know how sembra appartenere ad una dimensione astratta e quasi inconsistente, assolutamente difficile da controllare, ma la sua importanza è tale che si è reso necessario disporre ex lege una tutela particolare, soprattutto nell’ottica di tutelare il datore di lavoro nel momento in cui, per un motivo o per l’altro, il rapporto viene a cessare.
Ai fini comunque di contemperare i diversi e contrapposti interessi di datore e lavoratore, è stata stabilita una diversa disciplina a seconda del tipo di rapporto di lavoro.
Il lavoratore subordinato ha, in quanto tale, degli obblighi di fedeltà e riservatezza fissati direttamente dal codice civile, in base ai quali durante il rapporto di lavoro gli è vietato porre in essere atti di concorrenza nei confronti del proprio datore attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso.
Per i lavorati inquadrati in altri tipi di contratti, invece, (per esempio il lavoratore a progetto, occasionale, etc.) non è espressamente previsto un medesimo obbligo, tuttavia normalmente viene inserita in via convenzionale all’interno del contratto una clausola dello stesso tenore.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro è comunque indubbio che l’ex dipendente abbia acquisito nel corso e a causa dello stesso quelle conoscenze professionali che, volente o nolente, andrà e potrà legittimamente apportare in ulteriori successivi rapporti di lavoro, ovvero nell’iniziativa imprenditoriale che decida di intraprendere.
In tali casi, sia per il nuovo datore di lavoro che per l’imprenditore ex dipendente, il limite imposto alla generale libertà di iniziativa economica, costituzionalmente stabilita, è dato dalle regole di buona condotta commerciale e dal rispetto dei criteri di concorrenza leale.
La norma di riferimento qui è l’art. 2598 c.c., riguardante gli atti di concorrenza sleale e il cui n. 3) definisce gli stessi, in maniera molto amplia, richiamando l’uso diretto o indiretto di “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
La linea di confine tra la legittimità o meno del comportamento dell’ex dipendente che utilizza nel nuovo lavoro la professionalità e le conoscenze acquisite nel precedente rapporto di lavoro con un imprenditore, è data quindi dall’osservanza delle regole del buon costume commerciale e di conseguenza nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali dell’impresa di provenienza nonché della sua clientela.
A tale proposito, lo sviamento della clientela è illecito quando esula dalla normale e fisiologica opera di proposizione sul mercato della nuova attività dell’imprenditore ex lavoratore dipendente anche a clienti della precedente azienda, ma si configura come utilizzo di informazioni riservate apprese nel corso del precedente rapporto di lavoro al fine di distrarre in suo favore la clientela dell’ex datore, comportando a quest’ultimo un danno.
Dalla Cassazione vengono considerate riservate non solo quelle informazioni destinate ad essere note al solo imprenditore, ma anche quelle che pure note nell’ambito della collaborazione all’interno della singola impresa, non sono per loro natura destinate ad essere pubblicizzate all’esterno della singola organizzazione imprenditoriale.
Pertanto, qualora le conoscenze inerenti alla clientela della prima impresa, sia con riferimento al nominativo e all’ubicazione, sia con riferimento alle condizioni contrattuali, non avrebbero comunque potuto divenire note mediante una semplice indagine di mercato e il contatto con gli utenti nella lecita opera di promozione della nuova attività, è evidente che sussiste un utilizzo di informazioni riservate volto a sviare la clientela e quindi a porre in essere concorrenza sleale.
In ogni caso, la linea di confine tra l’utilizzo lecito del know how del lavoratore e il suo sforamento nell’ambito della concorrenza sleale è comunque labile e deve essere analizzato di volta in volta nell’ambito di ogni singolo caso.