Con sentenza 6.11.2013–12.11.2013 n. 22673/13, il Tribunale di Roma si è pronunciato su un’interessante controversia in materia di violazione del diritto d’autore applicato al settore filatelico.
La questione portata all’attenzione della Sezione specializzata in materia di impresa di detto Tribunale (già Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale) trae origine dalla controversia promossa da Tizio, figlio ed unico erede di Caio, già autore e disegnatore delle storie del personaggio dei fumetti “Signor Bonaventura”, pubblicate sul settimanale “Il Corriere dei Piccoli”.
Tizio esponeva che, in occasione del centenario della prima pubblicazione de “Il Corriere dei Piccoli”, Poste Italiane aveva pubblicato e commercializzato, in assenza di sua specifica autorizzazione(1), alcuni prodotti filatelici (francobolli, buste primo giorno, bollettini illustrativi, cartoline filateliche, folders, etc.) che utilizzavano e rielaboravano l’immagine del Signor Bonaventura.
Sulla considerazione che da tale operazione commerciale Poste Italiane avrebbe avuto un guadagno di circa € 71.960.000,00 – stimato in base al prezzo applicato ai prodotti filatelici ed alla loro tiratura – e che le immagini del “Sig. Bonaventura” erano solitamente concesse in uso a terzi a fronte di una royalty dello 0,8% sul prezzo di vendita, Tizio quantificava in € 575.680,00 il compenso che avrebbe ricavato da tale sfruttamento di immagine.
Pertanto Tizio chiedeva all’intestato Tribunale:
a) di inibire alla convenuta l’ulteriore sfruttamento commerciale dei prodotti filatelici riproducenti l’immagine del “Sig. Bonaventura”;
b) di condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali (quantificati in € 575.680,00), sia non patrimoniali ai sensi della Legge 633/41 (parimenti quantificati in € 575.680,00);
c) di fissare una penale a carico della controparte per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria o per ogni ritardo nell’esecuzione delle statuizioni di cui all’emananda sentenza;
d) la pubblicazione del predetto provvedimento giudiziale.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane S.p.a., eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva in quanto i prodotti in questione erano stati distribuiti e commercializzati su istanza dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed in ottemperanza sia alla normativa vigente, sia al contratto di programma concluso con lo Stato.
La convenuta eccepiva altresì che la titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine in questione era la Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, che ne aveva autorizzato l’utilizzo.
In via subordinata, Poste Italiane chiedeva di essere manlevata dall’Istituto Poligrafico, di cui chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa.
Il Giudice autorizzava parte convenuta alla chiamata in causa dell’Istituto Poligrafico, che eccepiva la propria estraneità all’attività di emissione e divulgazione dei prodotti filatelici.
All’esito della prima udienza il Giudice autorizzava altresì la chiamata in causa della Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, nei cui confronti l’attore successivamente estendeva, in via subordinata, la propria domanda risarcitoria.
In sentenza il Tribunale, riconosciuta la sussistenza del fatto storico invocato da parte attrice (avvenuta commercializzazione ad opera di Poste Italiane di alcuni prodotti filatelici emessi in occasione del centenario della prima pubblicazione della rivista “Il Corriere dei Piccoli” e ritraenti un’immagine del Sig. Bonaventura – personaggio di cui si deve l’invenzione a Caio, i cui diritti si sono poi trasmessi jure successionis in capo al figlio Tizio-), ha rigettato le difese formulate sia dalla convenuta che dalle terze chiamate.
In particolare, l’organo giurisdizionale ha statuito che la decisione dell’autorità politica di dedicare un francobollo celebrativo di un evento di rilevanza nazionale, cui abbia fatto seguito l’approvazione del relativo bozzetto da parte della relativa Commissione, “non fa venir meno la responsabilità di quest’ultima, qualora questa dia corso alla commercializzazione del prodotto in violazione dei diritti d’autore spettanti a terzi sull’immagine ivi raffigurata”.
Sul punto il Tribunale ha infatti evidenziato che le prerogative di carattere patrimoniale spettanti all’autore consistono, in via principale, “nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera e si estendono, dunque, a tutte le attività volte a consentire a terzi la fruizione dell’opera mediante la sua riproduzione in esemplari e diffusione”.
In particolare è stata disattesa, in quanto ritenuta priva di adeguato riscontro, l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui nella fattispecie non si sarebbe verificata alcuna lesione dei diritti d’autore, poichè gli stessi sarebbero stati ceduti dall’autore stesso alla Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, la quale avrebbe a sua volta autorizzato la pubblicazione dell’immagine nel francobollo celebrativo.
Secondo la citata sentenza, non essendo stato dimostrato che l’immagine riprodotta nel francobollo è stata ricavata da una delle strisce di fumetti pubblicata ne “Il Corriere dei Piccoli” – sulle quali la Fondazione è titolare dei diritti di sfruttamento economico -, non risulta applicabile l’art. 38 L. 633/41(2).
Sotto il profilo strettamente risarcitorio, il Tribunale ha rilevato la violazione del particolare onere di diligenza gravante su Poste Italiane in considerazione della sua natura di operatore professionale del settore e dell’importanza rivestita dall’attività di distribuzione di prodotti filatelici.
A detto riconoscimento di responsabilità ha fatto seguito la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attore, liquidato in via equitativa nella sola somma di € 3.000,00, considerato che nella fattispecie “è stata accertata l’abusiva riproduzione di una sola immagine, sia pure oggetto di reiterate utilizzazioni in relazione ai singoli francobolli posti in vendita, nonché del fatto che la commercializzazione del prodotto filatelico in contestazione ha, inevitabilmente, generato un beneficio per l’attore in considerazione della avvenuta diffusione presso il pubblico dell’opera”.
Il Tribunale ha altresì motivato tale decisione sull’assunto per cui l’utilizzazione dell’immagine nel francobollo, seppur illecita in quanto non autorizzata dall’avente diritto, non è idonea a generare ricavi aggiuntivi rispetto a qualsivoglia altro francobollo, il tutto anche in considerazione del fatto che il prodotto filatelico in questione è stato acquistato indistintamente per l’affrancatura o per il collezionismo (in quest’ultimo caso, però, solo con riguardo ad un numero limitato di esemplari).
E’ stata viceversa rigettata la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente derivante sia dalla pessima qualità di riproduzione dell’opera (rigetto per carenza di prova), sia dall’illecita utilizzazione e commercializzazione della vignetta riproducente l’immagine del personaggio (rigetto per mancanza di lesione del diritto alla paternità dell’opera e, quindi, di illiceità del fatto).
La sentenza ha inoltre riconosciuto il diritto della convenuta ad essere manlevata, per la metà del danno liquidato, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (in considerazione del concorso di quest’ultimo nella realizzazione dell’attività illecita posta in essere da Poste Italiane), mentre ha rigettato la domanda proposta dalla convenuta medesima verso la Fondazione Rizzoli Corriere della Sera (non avendo quest’ultima effettivamente acconsentito all’utilizzo dell’immagine riprodotta nel francobollo).
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda attorea di fissazione di una penale per ogni violazione ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nonché rigettato la domanda di pubblicazione della stessa, in quanto ha ritenuto il risarcimento liquidato in forma pecuniaria “sufficientemente ristoratore del pregiudizio sofferto dall’attore”.
Per maggiori approfondimenti sulle tematiche trattate, si rimanda al testo integrale della sentenza 12.11.2013 n. 22673 del Tribunale di Roma.
(1) Tizio, quale erede di Caio, è infatti titolare dei diritti d’autore sul personaggio inventato dal padre.
(2) Tale norma prevede che “Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’art. 7. Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti”.