Nel mondo di oggi in cui, attraverso internet, è possibile condividere miliardi di informazioni e in cui tutto quello che viene caricato può essere con altrettanta facilità scaricato da chiunque, la tutela del diritto d’autore nel campo delle arti visive assume una connotazione tanto più importante quanto più problematica.
Il rischio, infatti, è quello che non vi sia più distinzione tra ciò che è protetto dal diritto d’autore e ciò che non lo è, con una conseguente assoluta compressione dei diritti morali e patrimoniali che sarebbero invece garantiti ex lege agli autori dell’opere.
Per quanto riguarda, nella fattispecie, la normativa sulle fotografie, esse sono definite dalla legge sul diritto d’autore (l.a.) come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute con processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono invece ricomprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti tecnici e prodotti simili.
Vengono individuati tre tipi di fotografie: creative, semplici e di mera documentazione.
Le fotografie creative sono quelle caratterizzate da un apporto personale dell’autore, che nell’esecuzione delle stesse imprime, appunto, quel minimo di creatività che le rende tali e che per la giurisprudenza più recente (anche della Corte di Giustizia) può non riguardare tanto il soggetto inquadrato in sè, bensì il modo in cui questo viene riprodotto.
Le fotografie semplici sono invece quelle prive del suddetto carattere creativo e pertanto non rientrano tra le opere dell’ingegno, pur ricevendo comunque una forma di tutela legale.
Da ultimo, le foto di mera documentazione, in quanto tali e per loro stessa definizione, non godono di alcuna protezione essendo destinate semplicemente a riprodurre un fatto/evento/circostanza/elemento naturale a mero scopo informativo e documentale.
La classificazione delle fotografie assume rilevanza proprio per la diversa tutela accordata dalla legge al loro artefice.
Le foto creative sono protette dal vero e proprio diritto d’autore, ovvero al fotografo sono riconosciuti i diritti morali e patrimoniali sull’opera e pertanto la loro riproduzione deve avvenire solo ed esclusivamente dietro licenza dello stesso.
Le uniche deroghe consentite a tale protezione sono specifiche e riguardano l’ambito in cui viene tutelato un preminente interesse pubblico all’informazione, ovvero quando si tratti di materiali utilizzati nell’ambito di avvenimenti di attualità; quando la riproduzione sia giustificata dall’esercizio del diritto di cronaca o quando essa sia realizzata nei limiti dello scopo informativo.
La riproduzione delle fotografie semplici pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è invece lecita dietro pagamento di un equo compenso al fotografo che le ha scattate, al quale quindi è accordato per legge, se non il diritto d’autore vero e proprio, quantomeno un diritto di esclusiva sulla loro riproduzione, diffusione e spaccio.
Tale disciplina si applica, salvo patto contrario, anche a favore del committente in presenza di determinati requisiti.
L’autorizzazione per lo sfruttamento, tuttavia, non è necessaria nelle ipotesi di riproduzione di immagini già pubblicate su altri periodici e concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse.
Un cenno a parte merita il ritratto, definito come un’opera d’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film dove appaiano riconoscibili le sembianze di una persona determinata.
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto, divulgato o messo in commercio senza il consenso di questa, salvi i casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico. Qualora però la divulgazione sia collegata allo scopo di lucro è sempre necessario il consenso del soggetto ritratto.
La sopra descritta disciplina legale non viene a cessare o ad affievolirsi per il solo fatto che una foto viene caricata su internet e quindi il suo utilizzo diventa accessibile a tutti.
Se una foto possiede il copyright (che in genere comunque viene e deve essere esplicitamente segnalato), ai fini della sua riproduzione e del suo utilizzo sarà comunque sempre necessaria la licenza e autorizzazione da parte del suo autore, così come per una foto semplice, salvi i casi esenti, dovrà sempre essere corrisposto un congruo compenso al suo autore.
Parimenti, ai fini della divulgazione dell’immagine di una persona, salve le specifiche sopra menzionate ipotesi ricollegabili alla notorietà, dovrà sempre aversi il consenso del soggetto ritratto.
Il problema più rilevante oggi, riguarda più che altro il controllo dell’utilizzo lecito o illecito delle immagini trovate su internet da parte egli utenti del web, soprattutto nei social network.
A tale proposito, posto che risulta impossibile per i titolari degli stessi poter controllare tutti i contenuti che vengono inseriti dai propri followers/users, unica soluzione praticabile ai fini dell’esenzione da eventuali responsabilità è stato l’utilizzo di appositi disclaimers attraverso cui vengono dichiarate le condizioni di uso e adesione al servizio del social network e che vengono fatti espressamente accettare agli utenti in sede di registrazione.
Spesso, inoltre, ai fini di una loro maggior tutela, i gestori inseriscono all’interno di tali disclaimers anche una clausola di “notice and take down”, attraverso la quale invitano i propri iscritti a sporgere le dovute segnalazioni nel caso in cui riscontrino qualche irregolarità nel materiale del social.
Altro aspetto problematico strettamente collegato è, poi, il riutilizzo e la rielaborazione creativa fatta da terzi di foto e immagini già esistenti, inserite nel web ma coperte da copyright. Sul punto si sottolinea una sentenza del gennaio 2012 con cui un giudice statunitense, ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali ha condannato un noto artista (Richard Prince) la cui arte si basa essenzialmente sulla rielaborazione e reinterpretazione di foto e immagini altrui al fine di rivenderle sul mercato dell’arte, a smettere di porre in essere tale pratica e a risarcire il fotografo originario del danno causatogli. Nonostante quindi vi fosse stato un apporto creativo da parte del terzo, tale per cui l’immagine originaria coperta da copyright e’ venuta ad assumere la connotazione di nuova opera d’arte, tale comportamento e’ stato giudicato illecito in quanto violativo del diritto d’autore.
Risulta quindi evidente, per tutto quanto esposto, che la materia si presenta oggetto di molteplici discussioni ed è ancora assolutamente in divenire.